Art. 1
Costituzione - Denominazione - Sede - Ammissione nuovi soci
Tra tutti gli affiliati alla F.I.P.S.A.S. esistenti nel territorio della provincia di Sassari è costituita una Associazione denominata "Sezione provinciale di Sassari" con sede in Sassari via L. Wagner, 8 in seguito denominata Sezione.
Sono ammessi come soci, anche le Associazioni affiliate successivamente alla data di costituzione della Sezione.
La Sezione è apolitica e non ha scopo di lucro.
 
  Art. 2
La Sezione ha durata illimitata.
 
  Art. 3
Scopi
La Sezione ha lo scopo di :
1) - organizzare l'attività sportiva ed amatoriale dei soci nel rispetto delle disposizioni della F.I.P.S.A.S.;
2) gestire le acque e gli impianti sportivi esistenti nell'ambito del territorio della provincia di proprietà o in affitto o a qualunque altro titolo concessi;
3) rappresentare su espresso mandato degli stessi nella negoziazione dei diritti di immagine e di diffusione radio- televisiva compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici degli associati;
4) rappresentare i soci nella tutela di ogni altro inbteresse colletrtivo e comune di natura patrimoniale;
5) elaborare schemi di norme e di complessi normativi in materia di Protezione Civile ed inviarne il testo alla FIPSAS e/o al Comitato Regionale competente per territorio.
La Sezione inoltre con i criteri e le modalità fissate in apposite convenzioni stipulate con la F.I.P-S.A.S. e nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari di quest'ultima:
1) promuove e gestisce il tesseramento Federale nell'ambito provinciale;
2) organizza gare, manifestazioni e campionati o altra manifestazione che la Federazione intenda far svolgere nel territorio della provincia;
3) gestisce, nell'esclusivo interesse degli affiliati e dei tesserati, le acque e gli impianti che la F.I.P.S.A.S. ha in proprietà o in affitto, esistenti nell'ambito territoriale della provincia, al fine di promuovere l'attività sportiva federale secondo il disposto dell'art. 2 dello Statuto della FIPSAS;
4) provvede alla formazione tecnica delle guardie giurate volontarie per la tutela del patrimonio ittico, la salvaguardia ed il recupero ecologico ed ambientale del territorio di comptetenza.
 
  Art. 4
Rapporti con soggetti esterni
La Sezione potrà instaurare rapporti su base negoziale - convenzione, contratto - con soggetti esterni Associazioni - Società - Enti e persone fisiche che organizzino e pratichino a livello amatoriale le discipline della pesca sportiva in acque interne, nel mare, delle attività subacquee e del nuoto pinnato ed orientamento o perseguono la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale ed il miglioramento dell'ambiente naturale
 
  Art. 5
Diritti e doveri dei Soci
I Soci si impegnano a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari della Sezione. I Soci affiliati inoltre sono tenuti a rispettare le disposizioni del CONI, lo Statuto ed i Regolamenti della FIPSAS nonché tutte le deliberazioni degli organi centrali e periferici di detta Federazione loro destinati. I Soci hanno diritto a partecipare alla vita della Sezione ed a stabilire la struttura e l'indirizzo mediante il voto espresso in Assemblea.
Ad ogni socio è rilasciato un attestato della qualifica rivestita che lo legittima all'esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento degli eventuali vantaggi offerti dalla Sezione. I Soci devono:
a) rispettare i principi etici dello sport e le disposizioni del presente Statuto ed i Regolamenti della Sezione;
b) versare puntualmente le tasse sociali stabilite e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere alla Sezione.

 
  Art. 6
Estinzione del rapporto
Il rapporto sociale si estingue:
a) a seguito della revoca dell'affiliazione da parte della F.I.P.S.A.S.;
b) con lo scioglimento della società, associazione o organismo;
c) con il recesso da parte del socio.
 
  Art. 7
Tasse associative
Le tasse associative, i termini di pagamento e le relative modalità sono determinate dalla Assemblea. La tassa associativa vale per l'intero anno solare e non è frazionabile e trasmissibile.
 
  Art. 8
Organi della "Sezione"
Sono organi della "Sezione":
a) l'assemblea degli associati;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Probiviri.
 
  Art 9
Assemblea
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L'assemblea ordinaria ha luogo:
- ogni anno entro il 15 marzo per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio di previsione e del consuntivo;
L'assemblea ordinaria ha luogo inoltre:
- quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione:
- quando 1/5 almeno dei Soci ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
L'Assemblea straordinaria ha luogo quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario.
L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente della Sezione con lettera semplice nonché per affissione nella sede della Sezione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione dovrà contenere la data, l'ora ed il luogo della riunione in prima convocazione e quella in seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione delle Assemblee ordinarie e della Assemblea straordinaria richiesta dai soci entro 30 giorni da tale richiesta, la convocazione potrà essere indetta, ove esiste, dal Collegio dei Sindaci.
L'assemblea è costituita dai Presidenti degli Affiliati o da un loro delegato.
Partecipa all'Assemblea senza diritto di voto, il Delegato provinciale.
L'assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti degli associati o dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto a voto.
Hanno diritto a voto i Soci in regola che non siano morosi.
Le deliberazioni dell'assemblea saranno assunte a maggioranza semplice, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Sezione e le modifiche dello Statuto che dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti aventi diritto a voto.
Tutte le deliberazioni debbono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea e trascritte nell'apposito registro.

 
  Art. 10
Presidente Il Presidente della "Sezione" eletto dall'Assemblea rappresenta, anche agli effetti di legge, la "Sezione" stessa; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza; dichiara aperte le assemblee.
In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.
 
  Art. 11
Consiglio Direttivo
La "Sezione" è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da 8 (otto) Consiglieri, eletti dall'assemblea di cui almeno uno in rappresentanza di ognuno dei Settori sportivi federali presenti nella provincia.
Qualora nel Consiglio Direttivo sia o siano eletti soci persone fisiche, questi ultimi esprimeranno voti nelle sole materie attinenti alla gestione delle acque.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Al Consiglio Direttivo è attribuita la gestione tecnica, amministrativa ed organizzativa della "Sezione".
Il Consiglio Direttivo:
- indice le Assemblee;
- approva le norme regolamentari della "Sezione" e le loro modifiche;
- delibera l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- nomina il Segretario ed il Cassiere;
- assume ogni altra deliberazione necessaria alla ordinaria attività della Sezione che non sia di competenza di altri organi.
Il Consiglio si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 6 (sei) Consiglieri.
Alle riunioni del Consiglio partecipa il Delegato provinciale senza diritto a voto.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza semplice e saranno verbalizzate nell'apposito libro sociale dal Segretario.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.
Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
 
  Art. 12
Collegio dei Probiviri
L'assemblea ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei Probiviri che dura in carica un quadriennio ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto di tre membri effetivi e di un supplente.
Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di riesaminare in seconda istanza, su ricorso dei soci interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare.
Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.
Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati.
 
  Art. 13
Risorse Finanziarie
Le risorse finanziarie della sezione sono costituite da:
- contributo F.I.P.S.A.S. nelle spese di funzionamento;
- contributi degli associati e dei tesserati della provincia;
- introiti derivanti da attività o iniziative strumentali al perseguimento di scopi associativi;
- quote di tesserati F.I.P.S.A.S. residenti nelle altre provincie, per l'utilizzo degli impianti e delle acque;
- introiti da pubblicità, commercializzazione e diritti radio-televisivi riguardanti gare e manifestazioni organizzate;
- contributi di Enti pubblici e privati.
L'associazione non può distribuire , anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale duraqnte la vita dell'associazione stessa salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge
 
  Art. 14
Bilancio di previsione e rendiconto economico e finanziario annuale
La gestione sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Il Consiglio Direttivo presenterà ogni anno all'assemblea ordinaria, per l'approvazione, il rendiconto economico e finanziario, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
Il Consiglio Direttivo dovrà depositare, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, il bilancio preventivo ed il rendiconto con tutii i relativi allegati presso la Segreteria della "Sezione", consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.
 
  Art. 15
Sanzioni disciplinari
Al Socio che si renda colpevole di mancanze disciplinari potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) sospensione dall'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee.
 
  Art. 16
Scioglimento dell'Associazione
Nel caso di approvazione dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria è tenuta a deliberare la forma ed i modi delle eventuali residue consistenze patrimoniali, e tanto al fine di assolvere gli obblighi pregressi.
Le residue consistenze patrimoniali, comunque costituite, dovranno essere devolute ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
 
  Art. 17
Disposizioni finali
Per tutto quanto non sia previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.
 
  Art. 18
Entrata in vigore
Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche entrano in vogore il giorno successivo a quello della approvazione da parte del Consiglio Federale della F.I.P.S.A.S..
 
     
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  STATUTO
Sezione Provinciale di Sassari
Associazione Sportiva - Convenzionata F.I.P.S.A.S.
 
CAMPIONATO ITALIANO di PESCA  ALLA CARPA
 
 
 
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L'ATTIVITA' SUBACQUEA NUOTO PINNATO